LO STATUTO DI ITALIA NOSTRA

ART. 1 DENOMINAZIONE, SCOPO E DISCIPLINA APPLICABILE

L’Associazione Italia Nostra APS, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958 n. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.

Italia Nostra, associazione di promozione sociale, è ente del terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, non ha scopi di lucro ed ha durata indeterminata.

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del d.lgs. 117/2017, l’Ente, di seguito detto “Associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 SEDE

L’Associazione ha sede in Roma. L’Associazione si articola in Sezioni con almeno 15 (quindici) Soci e in Consigli regionali. Può istituire Uffici di corrispondenza e rappresentanza all’estero.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l’Associazione ha lo scopo di garantire il riconoscimento dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi relativi alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e ambientale.

Le finalità associative sono raggiunte mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d), e), f), g), i), k) e z) dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione in particolare potrà:

  1. promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita;
  2. contribuire alla crescita della consapevolezza ambientale e del rispetto della natura da parte dei cittadini e delle imprese;
  3. stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione;
  4. stimolare l’adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell’art.9 della Costituzione, alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-artistici ed in particolare alle direttive della Unione Europea e del Consiglio d’Europa;
  5. collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
  6. sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare la manutenzione dei beni culturali ed ambientali e il loro pubblico godimento;
  7. sollecitare anche mediante agevolazioni fiscali le donazioni allo Stato di raccolte o beni di valore storico, artistico e naturale al fine di una migliore valorizzazione;
  8. promuovere l’acquisizione da parte dell’Associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-artistico, ambientale e naturale, o assicurarne la tutela ed anche la gestione secondo le esigenze del pubblico interesse;
  9. gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
  10. promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società;
  11. contribuire alla ricerca scientifica e favorire una conoscenza scientifica diffusa nelle materie in cui opera;
  12. promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e ambientale;
  13. promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e la costituzione di appositi gruppi di giovani, in particolare, per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del territorio;
  14. svolgere e promuovere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell’Associazione;
  15. promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di studio;
  16. promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia;
  17. realizzare tutte le iniziative anche sul piano giudiziario per la difesa del patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale, ambientale, in conformità al Decreto del Ministro dell’Ambiente del 20 febbraio 1987, adottato in forza dell’art. 13, 1 e 2, della legge 8 luglio 1986 n. 349 od in forza di altre norme vigenti.

Le attività sono svolte nell’interesse della collettività in favore dei propri associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE

L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che l’organo di amministrazione ne documenti il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal D. Lgs. 117/2017 e dai decreti applicativi.

ART. 5 SOCI

Possono diventare Soci tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e ne facciano richiesta in conformità alle norme di legge e dello statuto sociale.

Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le diverse categorie dei soci.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall’art. 35, co. 1 del d.lgs. n. 117/2017.

L’iscrizione dei Soci può avvenire direttamente presso la Sede centrale dell’Associazione o presso una Sezione alla quale è demandata l’accettazione.

L’ammissione e l’esclusione degli associati è informata a criteri di democraticità, di non discriminazione e di effettiva partecipazione. Pertanto hanno diritto di conseguire la qualità di socio tutti coloro che ne facciano domanda dichiarando di condividere le finalità e gli scopi che l’Associazione si propone di conseguire, impegnandosi, in caso di ammissione, ad osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell’Associazione nonché le norme di legge applicabili.

L’organo preposto all’esame e alla conseguente ammissione e/o al relativo rigetto della domanda di ammissione dei soci è il Consiglio direttivo sezionale dell’Associazione cui essa va indirizzata.

Il Consiglio direttivo sezionale deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione del socio entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della domanda di ammissione del socio la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il soggetto che ha presentato l’istanza di ammissione può presentare ricorso ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 117/2017 al Collegio dei Probiviri che, sentiti l’interessato, la Sezione competente e, se necessario, il Consiglio direttivo nazionale, delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio direttivo nazionale può nominare Soci onorari persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti propri dell’Associazione.

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

–  dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;

–  mancato versamento della quota associativa;

–  morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

–  esclusione per gravi motivi, tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

L’associato può in ogni momento recedere dall’Associazione inviando comunicazione scritta all’organo di amministrazione. Il recesso non prevede la restituzione della quota associativa né di altra somma eventualmente versata all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo. L’associato, salvo differente valutazione dell’organo di amministrazione, resta vincolato per specifiche obbligazioni eventualmente assunte.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Ogni prestazione a favore dell’Associazione dei Soci che ricoprono cariche elettive è a titolo gratuito. Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere dettagliatamente documentate e in nessun caso eccedere i costi effettivamente sostenuti.

I soci hanno diritto di ottenere informazioni dall’organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta. Tale richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni e la visione avviene presso la segreteria della sede legale alla presenza di un addetto.

Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:

–  rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

–  rispettare le delibere degli organi sociali;

–  partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

–  versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dall’Assemblea;

–  non arrecare danni morali o materiali all’Associazione.

ART. 7 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio direttivo nazionale ad incrementarlo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote sociali;
  • contributi privati;
  • proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
  • contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti.

Tutti i proventi dell’Associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

L’Associazione può anche esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione redige e deposita il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ai sensi di legge.

ART. 8 bis ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L’attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale e, pertanto, non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è, altresì, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’Associazione deve assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 117/17.

L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 ter SCRITTURE E LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l’Associazione tiene:

  1. il Libro degli Associati;
  2. il Registro dei Volontari;
  3. il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale;
  4. il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni della Giunta nazionale;
  5. il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di quello di Revisione legale dei conti se nominato;
  6. il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

Il registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio direttivo nazionale e possono essere esaminati anche da ogni socio, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio direttivo nazionale può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie di essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni sopra indicati sono tenuti a cura dei rispettivi Organi.

ART. 9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio direttivo nazionale;
  • la Giunta nazionale;
  • il Presidente;
  • il Segretario generale;
  • l’Organo di controllo e l’Organo che svolge la funzione di revisione legale dei conti, se nominato;
  • il Collegio dei Probiviri.

ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI COMPETENZE

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci con diritto di voto che risultino iscritti nel libro soci al 31 dicembre dell’anno precedente e che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

–  nomina e revoca i componenti degli organi sociali, di cui al presente articolo;

–  nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

–  fissa l’importo della quota associativa;

–   approva il bilancio consuntivo e, se previsto dalla legge, il bilancio sociale;

–  delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

–  delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

–  approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

–  delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

–  delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea dei Soci è convocata in sessione ordinaria dal Presidente entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare:

–  l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione dell’attività svolta;

–  il programma annuale di attività proposto dal Consiglio direttivo nazionale;

–  la deliberazione sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio direttivo nazionale ponesse all’ordine del giorno.

L’Assemblea dei Soci è convocata, in sessione ordinaria ogni tre anni, dal Presidente per deliberare il rinnovo degli organi sociali:

  • il Consiglio direttivo nazionale;
  • l’Organo di Controllo;
  • l’Organo che svolge la funzione di revisione legale dei conti, laddove necessario e laddove la medesima funzione non sia svolta dall’Organo di controllo;
  • il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea dei Soci è convocata, sempre in sessione ordinaria, dal Presidente, per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e per promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

L’Assemblea dei Soci è convocata in sessione straordinaria dal Presidente ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio direttivo nazionale, ovvero su richiesta dell’Organo di controllo o di quello di revisione legale dei conti o di almeno un ventesimo dei Soci in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

L’Assemblea straordinaria dei Soci, oltre a quanto sopra indicato:

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI FUNZIONAMENTO

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21, comma 1, c.c.

Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite e deliberano con i quorum fissati dagli artt. 20 e 21 del presente statuto.

L’Assemblea dei Soci è convocata a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno e la scheda di votazione inviati per posta, o tramite il Bollettino inviato a tutti i Soci; nell’avviso sono indicati il giorno della votazione o entro il quale la scheda medesima va rispedita; in detto avviso è indicato il giorno, l’ora e il luogo in cui si svolgerà l’Assemblea, nel corso della quale verrà effettuato lo scrutinio delle schede di votazione.

Lo svolgimento della riunione assembleare nel corso della quale sia prevista la possibilità dell’esercizio del voto per corrispondenza, si terrà non prima di trenta giorni dalla data dell’invio delle schede, comprovata da timbro postale, e non prima di quaranta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino dell’Associazione. L’esercizio del diritto di voto, oltre che per corrispondenza, può avvenire direttamente in assemblea da parte di ciascun socio o per delega.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le schede di votazione sono raccolte presso la Segreteria generale.

L’apertura e lo spoglio vengono fatti collegialmente in seduta pubblica, da un Consigliere appositamente delegato dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente dell’Organo di Controllo o da uno dei Revisori da lui delegato e dal Segretario generale.

L’esito della votazione viene proclamato in Assemblea e – comunque – portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito nazionale e/o numero del Bollettino successivo alla data di chiusura dell’Assemblea.

In caso di urgenza, il Consiglio direttivo nazionale può abbreviare di 15 giorni i termini previsti precedentemente, chiedendone ratifica alla stessa Assemblea così convocata.

L’espressione del voto diretto del socio in Assemblea, ovvero per corrispondenza o per delega, come sopra previsto, deve avvenire con modalità che consentono di accertare l’identità e la legittimazione del Socio e che consentono di verificare l’identità del socio che partecipa e vota.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio direttivo nazionale è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da 24 membri eletti tra i Soci, ogni tre anni, in sede di Assemblea.

Il Consiglio direttivo nazionale governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio direttivo nazionale deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

Qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti il Presidente è tenuto ad indire una Assemblea straordinaria.

I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito.

I membri uscenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di interruzione del mandato il membro del Consiglio uscente viene sostituito dal primo dei non eletti e dura in carica fino al completamento del mandato del Consigliere uscente. In assenza di nominativi, il membro del Consiglio uscente viene sostituito attraverso l’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Alle sedute del Consiglio direttivo nazionale partecipano, con voto consultivo, i Presidenti dei Consigli regionali o loro delegati. Il Consiglio direttivo nazionale:

  • elegge a scrutinio segreto il Presidente, tre Vicepresidenti e la Giunta esecutiva;
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  • predispone i programmi di attività e sovrintende alla loro esecuzione;
  • determina la politica dell’Associazione;
  • esercita i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione;
  • compila e approva i regolamenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento delle varie attività dell’Associazione;
  • delibera l’assenso alle costituzioni di Sezioni, valutata la rispondenza dell’atto costitutivo, del regolamento e del numero di Soci allo Statuto e ai regolamenti dell’Associazione, e valutato altresì il parere della Sezione già competente;
  • delibera l’assenso alle costituzioni di Consigli regionali, valutata la rispondenza dell’atto costitutivo e del regolamento allo Statuto ed ai regolamenti dell’Associazione, indicando le Sezioni comprese nell’ambito territoriale di competenza;
  • provvede a tutto quanto occorre per la realizzazione dei fini dell’Associazione;
  • approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
  • approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea annuale dei Soci;
  • può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente e alla Giunta esecutiva;
  • nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale, ne stabilisce le attribuzioni e il trattamento economico, nel rispetto dell’art. 8 del d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno cinque volte l’anno, su convocazione scritta del Presidente e ogni qual volta 7 dei suoi membri ne facciano richiesta precisando le materie da sottoporre al Consiglio direttivo nazionale.

Le sue riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consigliere che non partecipi, senza motivare la propria assenza con un giustificato motivo, a tre sedute consecutive, è considerato a tutti gli effetti dimissionario.

È necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo nazionale per deliberare:

–  lo scioglimento di Consigli regionali;

–  lo scioglimento di Sezioni;

–  il deferimento di un Socio al Collegio dei Probiviri;

– ogni altro provvedimento teso a contrastare iniziative delle Sezioni e dei Consigli regionali non conformi agli scopi istituzionali dell’Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, chiedono l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, che la rappresentanza dell’Associazione è attribuita al Presidente del Consiglio direttivo nazionale e in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente vicario.

ART. 13 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da cinque Consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nazionale.

La Giunta esecutiva è composta in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti. Il mandato è di tre anni, salvo revoca del Consiglio direttivo nazionale o decadenza del medesimo.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno sei volte l’anno ed esercita:

  • le funzioni di gestione ordinaria dell’Associazione in attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio direttivo nazionale e dall’Assemblea;
  • le funzioni di controllo amministrativo sulla organizzazione periferica dell’Associazione;
  • le funzioni ad essa delegate dal Consiglio direttivo nazionale e, in caso di urgenza, ne assume le funzioni.

In quest’ultimo caso le deliberazioni della Giunta esecutiva saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo nazionale nella sua prima riunione successiva.

Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante sistema elettronico a distanza che garantisca una efficace partecipazione, precisandolo nella convocazione.

La Giunta esecutiva può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque membri.

Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 14 PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione, della quale dirige l’attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio direttivo nazionale, avvalendosi del Segretario generale.

Ha altresì la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente delegato o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano per carica. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo nazionale, convoca ogni qualvolta se ne manifesti la necessità i Presidenti delle Sezioni e dei Consigli regionali, o loro delegati, per l’esame delle attività svolte e da svolgere e per discutere specifici problemi riguardanti l’Associazione.

Il Presidente predispone l’ordine del giorno del Consiglio direttivo nazionale.

ART. 15 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo nazionale su proposta del Presidente secondo le modalità dell’art. 12 e non ha un rapporto di lavoro subordinato.

Il mandato termina alla scadenza del Consiglio direttivo nazionale o per revoca del Consiglio medesimo e può essere riconfermato. Spetta al Segretario generale:

–  sovrintendere al funzionamento della struttura operativa dell’Associazione e alla gestione ordinaria della Sede centrale, del personale, del patrimonio, in attuazione dei deliberati della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo nazionale;

– impostare la gestione amministrativa dell’Associazione, inclusa quella relativa alle Sezioni e ai Soci, e predisporre gli atti e i bilanci da sottoporre all’esame degli organi statutari e alla loro approvazione;

–  garantire le condizioni di operatività delle commissioni, dei gruppi di lavoro, della redazione del Bollettino;

–  coadiuvare il Presidente, la Giunta esecutiva e il Consiglio direttivo nazionale e dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni e quanto altro possa essere deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.

Il Segretario generale partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta e di ogni altro organo o commissione dell’Associazione, esclusi l’Organo di controllo, quello della Revisione legale dei conti e il Collegio dei Probiviri.

ART. 16 COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea dei soci elegge l’organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno.

L’organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio direttivo nazionale, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

– un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

oppure

– un soggetto iscritto all’ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure

– un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

– soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;

oppure

– soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure

– soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ART. 16 bis INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’Ufficio:

  • coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  • il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Associazione;
  • coloro che sono legati all’Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
  • coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
  • coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

ART. 16 ter DURATA IN CARICA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell’organo di Controllo sono rieleggibili.

ART. 16 quater COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo:

  1. vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
  2. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;
  3. vigila sul rispetto delle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili;
  4. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
  5. esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
  6. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 CTS;
  7. può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio direttivo, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta Esecutiva.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei controllori più anziano di età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

  1. sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
  3. sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
  4. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  5. ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.

ART. 16 quinquies COMPENSO DELL’ORGANO DI CONTROLLO

I componenti dell’Organo di Controllo e coloro che esercitano la funzione di revisione legale hanno diritto al compenso stabilito dall’Assemblea dei soci al momento della nomina.

ART. 16 sexies ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

La funzione di revisione legale ove non svolta dall’Organo di controllo, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

ART. 16 septies RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28 CTS.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei Soci ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, oltre ad esaminare e a pronunciarsi sulle domande degli aspiranti soci già rigettate dai Consigli direttivi sezionali, si pronuncia su ogni questione deontologica, deliberando la censura o la sospensione o l’espulsione del Socio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti.

L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica all’interno dell’Associazione.

I Probiviri sono rieleggibili.

ART. 18 SEZIONI E CONSIGLI REGIONALI

Le Sezioni e i Consigli regionali sono costituiti con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale.

Le Sezioni ed i Consigli regionali operano sulla base di regolamenti approvati dai rispettivi Consigli direttivi, che dovranno recepire le finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto dell’Associazione e dal regolamento-tipo deliberato dal Consiglio direttivo nazionale. Le sezioni e i Consigli regionali realizzano le azioni di interesse dell’Associazione nel territorio di competenza, si relazionano con le istituzioni e gli attori pubblici e privati che operano sul territorio di competenza nel rispetto dei principi e dei programmi nazionali dell’Associazione, sottopongono agli organi nazionali i ricorsi in giudizio riferiti al territorio di competenza, gestiscono le risorse dell’Associazione presenti sul territorio di competenza.

Le Sezioni e i Consigli regionali non hanno autonomia giuridica né fiscale.

Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante sistema elettronico a distanza che garantisca una efficace partecipazione, precisandolo nella convocazione.

Il Consiglio direttivo delle Sezioni deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

Le Sezioni e i Consigli regionali realizzano, nell’ambito territoriale di competenza, le finalità statutarie dell’Associazione e partecipano, in sede nazionale, alle scelte di politica culturale.

I Consigli regionali, che costituiscono organo di coordinamento territoriale delle Sezioni, attuano altresì i programmi nazionali nelle realtà regionali ed hanno il compito di mantenere i rapporti con le istituzioni e le realtà sociali della regione.

Il Presidente può delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni a promuovere giudizi nelle sedi giurisdizionali per conto dell’Associazione.

ART. 19 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio direttivo nazionale approva la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e li sottopone, unitamente alla relazione dell’Organo di controllo e dell’Organo della revisione legale dei conti se nominato, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dal Codice del terzo settore.

Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal d.lgs. 117/2017.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 bis BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI PER LE MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti, il cui numero non dovrà essere inferiore a un sesto del numero dei Soci.

ART. 21 SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei Soci, l’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, nominando il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

ART. 21 bis RINVIO

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non previsto in esso, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, dal codice civile e dalla ulteriore legislazione, ad essa applicabile in ragione delle finalità ed attività perseguite.

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CLAUSOLA DI DELEGA PER LE MODIFICHE STATUTARIE

Tutte le disposizioni previste nel presente statuto, compreso l’utilizzo dell’acronimo APS nella denominazione dell’Associazione, saranno efficaci solamente a partire dal momento in cui l’Associazione conseguirà l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore che dovrà avvenire a richiesta del Presidente pro tempore della medesima Associazione dopo che sarà stato reso operativo lo stesso Registro unico nazionale del terzo settore e dopo che sarà stata data l’autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10 dell’art. 101 del Codice del terzo settore. Di conseguenza fino al momento in cui l’Associazione non risulterà iscritta nel citato Registro unico nazionale del terzo settore, essa sarà retta e funzionerà secondo lo statuto vigente al momento della deliberazione di adeguamento al codice del terzo settore. L’Assemblea dei Soci che ha approvato l’adeguamento dello statuto alla disciplina sopravvenuta di cui al Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) ha delegato altresì al Presidente pro tempore dell’Associazione ogni potere per apportare al presente Statuto, tutte quelle modifiche, integrazioni e/o modificazioni che venissero richieste in sede di iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui alla lettera g) dell’art. 46 del Codice del Terzo settore.

(Testo approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione in data 16 gennaio 2023)

Art. 1 L’Associazione Italia Nostra, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.

L’Associazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, non ha scopo di lucro e ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia.

Art. 2 L’Associazione ha sede in Roma, si articola in Sezioni con almeno 15 Soci e in Consigli regionali. Può istituire Uffici di corrispondenza e rappresentanza all’estero.

Art. 3 Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare quali attività istituzionali:

a. suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita;
b. stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione;
c. stimolare l’adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell’art.9 della Costituzione, alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-artistici ed in particolare alle direttive della Unione Europea;
d. collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
e. sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare la manutenzione dei beni culturali ed ambientali e il loro pubblico godimento;
f. sollecitare anche mediante agevolazioni fiscali le donazioni allo Stato di raccolte o beni di valore storico, artistico e naturale al fine di una migliore valorizzazione;
g. promuovere l’acquisizione da parte dell’associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-artistico, ambientale e naturale, o assicurarne la tutela ed eventualmente anche la gestione secondo le esigenze del pubblico interesse;
h. promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società;
i. promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e dei giovani in particolare alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e del territorio;
l. svolgere e promuovere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell’Associazione;
m. promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di studio;
n. promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia;
o. in generale, svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4 L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate all’art. 3 salvo quelle ad esse accessorie o direttamente connesse a quelle istituzionali.

Art. 5 Possono diventare Soci coloro che condividono le finalità dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le diverse categorie di Soci.

La durata della qualità di Socio in ogni caso non potrà essere inferiore a 12 mesi.

L’iscrizione dei Soci può avvenire direttamente presso la Sede centrale dell’Associazione o presso una Sezione alla quale è demandata l’accettazione.

Il Consiglio direttivo nazionale può nominare Soci onorari persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti propri dell’Associazione .

Art. 6 Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Ogni prestazione a favore dell’Associazione dei Soci che ricoprono cariche elettive è a titolo gratuito.

Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere dettagliatamente documentate.

Il Collegio dei Probiviri decide, sentiti l’interessato, la Sezione competente e, se necessario, il Consiglio direttivo nazionale, sui ricorsi presentati contro eventuali rifiuti di domande di iscrizione .

Art. 7 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio direttivo nazionale ad incrementarlo.

Art. 8 L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

* quote sociali;
* contributi privati;
* proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
* contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
* contributi di organismi internazionali;
* donazioni e lasciti testamentari.

Tutti i proventi dell’Associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

Art. 9 Gli organi dell’ Associazione sono:

* l’Assemblea dei Soci;
* il Consiglio direttivo nazionale;
* la Giunta nazionale;
* il Presidente;
* il Segretario generale;
* il Collegio dei Revisori dei conti;
* il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’Assemblea dei Soci è convocata in sessione ordinaria dal Presidente entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare, con votazione ad referendum o con assemblea congressuale :

* l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e della relazione della attività svolta e ogni tre anni per rinnovare le cariche sociali;
* il programma annuale di attività proposto dal Consiglio direttivo nazionale;
* la deliberazione sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio direttivo nazionale ponesse all’ordine del giorno.

L’ Assemblea dei Soci è convocata per deliberare con votazione ad referendum o con assemblea congressuale il rinnovo degli organi assembleari:

* il Consiglio direttivo nazionale;
* il Collegio dei Revisori dei conti;
* il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea dei Soci è convocata in sessione straordinaria dal Presidente ogni qual volta lo deliberi il Consiglio direttivo nazionale ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o di almeno un ventesimo dei Soci in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Il Consiglio direttivo nazionale delibera la forma di svolgimento dell’ assemblea.

Art. 11 L’Assemblea dei Soci, in caso di votazione ad referendum, è convocata a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno e di scheda di votazione inviati per posta o tramite il Bollettino a tutti i Soci; nell’avviso sono indicati il giorno entro il quale la scheda medesima va rispedita e il giorno in cui verrà effettuato lo scrutinio.

La chiusura della votazione ha luogo non prima di trenta giorni dalla data dell’invio delle schede, comprovata da timbro postale, e non prima di quaranta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino dell’Associazione.

Nel caso di Assemblea congressuale dei Soci da convocare con avviso postale spedito almeno 30 giorni prima o con comunicazione su bollettino pubblicato almeno 40 giorni prima, il diritto di voto sarà esercitato in sede di congresso e lo scrutinio coinciderà con la fine dei lavori congressuali.

Per l’Assemblea congressuale si osservano le norme di cui all’Art. 21 c.c.. E’ ammesso il voto per delega; ogni Socio non può essere portatore di più di 3 deleghe.

Le schede di votazione sono raccolte presso la Segreteria generale. L’apertura e lo spoglio vengono fatti collegialmente in seduta pubblica nel caso di Assemblea con votazione ad referendum e in congresso nel caso di Assemblea congressuale, da un Consigliere appositamente delegato dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti o da uno dei Revisori da lui delegato e dal Segretario generale.

L’esito della votazione viene proclamato a chiusura dei lavori congressuali nel caso di Assemblea congressuale e – comunque – portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul numero del Bollettino successivo alla data di chiusura delle votazioni.

In caso di urgenza, il Consiglio direttivo nazionale, escluso il caso di convocazione dell’Assemblea congressuale, può abbreviare di 15 giorni i termini previsti precedentemente, chiedendone ratifica alla stessa assemblea così convocata.

Art.12 Il Consiglio direttivo nazionale è composto da 24 membri eletti tra i Soci, ogni tre anni, in sede di Assemblea con votazione ad referendum o congressuale.

Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le modalità delle elezioni con regolamento che garantisca le minoranze e la rappresentatività territoriale.

Qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti il Presidente è tenuto ad indire una Assemblea straordinaria.

I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito.

I membri uscenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di interruzione del mandato il membro del Consiglio uscente viene sostituito dal primo dei non eletti e dura in carica fino al completamento del mandato del Consigliere uscente.

Alle sedute del Consiglio direttivo nazionale partecipano, con voto consultivo, i Presidenti dei Consigli regionali o loro delegati.

Il Consiglio direttivo nazionale :

* elegge a scrutinio segreto il Presidente, tre Vicepresidenti e la Giunta esecutiva;
* attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
* predispone i programmi di attività e sovrintende alla loro esecuzione;
* determina la politica dell’Associazione;
* esercita i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione;
* compila e approva i regolamenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento delle varie attività dell’Associazione;
* delibera l’assenso alle costituzioni di Sezioni, valutata la rispondenza dell’atto costitutivo, del regolamento e del numero di Soci allo Statuto e ai regolamenti dell’Associazione;
* delibera l’assenso alle costituzioni di Consigli regionali, valutata la rispondenza dell’atto costitutivo e del regolamento allo Statuto ed ai regolamenti dell’Associazione, indicando le Sezioni comprese nell’ambito territoriale di competenza;
* provvede a tutto quanto occorre per la realizzazione dei fini dell’Associazione;
* approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
* approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea annuale dei Soci;
* può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente e alla Giunta esecutiva;
* nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale, ne stabilisce le attribuzioni e il trattamento economico.
Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno cinque volte l’anno, su convocazione scritta del Presidente e ogni qual volta 7 dei suoi membri ne facciano richiesta precisando le materie da sottoporre al Consiglio direttivo nazionale.

Le sue riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consigliere che non partecipi, senza giustificare la propria assenza, a tre sedute consecutive, è considerato a tutti gli effetti dimissionario.

E’ necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo nazionale per deliberare :

1. lo scioglimento di Consigli regionali;
2. lo scioglimento di Sezioni;
3. il deferimento di un Socio al Collegio dei Probiviri;
4. di ogni altro provvedimento teso a contrastare iniziative delle Sezioni e dei Consigli regionali non conformi agli scopi istituzionali dell’ Associazione.

Art. 13 La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da cinque Consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nazionale.

Il mandato è di tre anni, salvo revoca del Consiglio direttivo nazionale o decadenza del medesimo.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno sei volte l’anno ed esercita :

* le funzioni di gestione ordinaria dell’Associazione in attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio direttivo nazionale e dall’Assemblea;
* le funzioni ad essa delegate dal Consiglio direttivo nazionale e, in caso di urgenza, ne assume le funzioniIn quest’ultimo caso le deliberazioni della Giunta esecutiva saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo nazionale nella sua prima riunione successiva. La Giunta esecutiva può validamente deliberare con la presenza di almeno sette membri. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La Giunta esecutiva può altresì esercitare per delega del Consiglio direttivo nazionale funzioni di controllo amministrativo sulla organizzazione periferica dell’Associazione.

Art. 14 Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione, della quale dirige l’attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio direttivo nazionale, avvalendosi del Segretario generale. Ha altresì la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente delegato o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano per carica.

Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo nazionale, convoca ogni qualvolta se ne manifesti la necessità i Presidenti delle Sezioni e dei Consigli regionali, o loro delegati per l’esame delle attività svolte e da svolgere e per discutere specifici problemi riguardanti l’Associazione.

Il Presidente predispone l’ordine del giorno del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 15 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo nazionale secondo le modalità dell’art. 12 e non ha un rapporto di lavoro subordinato.

Il mandato termina alla scadenza del Consiglio direttivo nazionale o per revoca del Consiglio medesimo e può essere riconfermato.

Spetta al Segretario generale :
* sovrintendere al funzionamento della struttura operativa dell’Associazione e alla gestione ordinaria della Sede centrale, del personale, del patrimonio in attuazione dei deliberati della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo nazionale;
* impostare la gestione amministrativa dell’Associazione, inclusa quella relativa alle Sezioni e ai Soci, e predisporre gli atti e i bilanci da sottoporre all’esame degli organi statutari e alla loro approvazione;
*garantire le condizioni di operatività delle commissioni, dei gruppi di lavoro, della redazione del Bollettino;
* coadiuvare il Presidente, la Giunta esecutiva e il Consiglio direttivo nazionale e dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni e quanto altro possa essere deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.

Il Segretario generale partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta e di ogni altro organo o commissione dell’Associazione, esclusi il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri.

Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea congressuale dei Soci ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

L’appartenenza al Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere nazionale, di Presidente di Consiglio regionale e di Presidente di Sezione.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente, che deve essere iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori dei conti.
Il Collegio provvede al controllo generale dell’amministrazione secondo le norme del Codice civile sui sindaci delle società commerciali.

I Revisori dei conti sono rieleggibili .

Art.17 Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei Soci ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Su richiesta del Consiglio direttivo nazionale il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni questione deontologica, deliberando, ove occorra, la non accettazione di domande di ammissione, la censura o la sospensione o l’espulsione del Socio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti.

L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica all’interno dell’Associazione. I Probiviri sono rieleggibili .

Art. 18 Le Sezioni e i Consigli regionali sono costituiti con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale.

Le Sezioni ed i Consigli regionali operano sulla base di regolamenti approvati dai rispettivi Consigli direttivi, che dovranno recepire le finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto dell’Associazione e dal regolamento-tipo deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.

Le Sezioni e i Consigli regionali realizzano, nell’ambito territoriale di competenza, le finalità statutarie dell’Associazione e partecipano, in sede nazionale, alle scelte di politica culturale.

I Consigli regionali, che costituiscono organo di coordinamento territoriale delle Sezioni, attuano altresì i programmi nazionali nelle realtà regionali ed hanno il compito di mantenere i rapporti con le istituzioni e le realtà sociali della regione.

Il Presidente può delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni a promuovere giudizi nelle sedi giurisdizionali per conto dell’Associazione .

Art. 19 L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio direttivo nazionale approva la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e li sottopone, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci .

Art. 20 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti, il cui numero non dovrà essere inferiore a un sesto del numero dei Soci.

Art. 21 Con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei Soci, l’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, nominando il liquidatore.

Il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662 e salvo diverse disposizioni di legge .

Norme transitorie
I Soci che risultano iscritti al momento dell’approvazione delle modifiche al presente Statuto conservano la qualità di Soci per tutto il periodo di iscrizione ed esercitano tutte le facoltà inerenti a tale qualità purché non incompatibili con quanto previsto dal presente Statuto.

L’Assemblea dei Soci delega altresì al Presidente i poteri per apportare al presente Statuto, sentito il Consiglio direttivo nazionale, quelle modifiche che si ritenessero necessarie per il coordinamento formale del testo o per ottemperare ad eventuali richieste degli organi statali di controllo .

(Testo approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione in data 16 gennaio 2023)